Finestra aperta fino al 20 giugno 2026: requisiti e modalità d'accesso all'indennità una tantum che non richiede elenchi preventivi per Calabria, Sicilia e Sardegna.
Bari 16 Maggio 2026

Maltempo al Sud e stop forzato: per gli agenti di commercio c’è il bonus INPS fino a 3.000 euro

Di usarci

Finestra aperta fino al 20 giugno 2026: requisiti e modalità d’accesso all’indennità una tantum che non richiede elenchi preventivi per Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il lavoro dell’agente di commercio, si sa, si fa sulla strada. Ma quando l’asfalto scompare sotto l’effetto di eventi climatici straordinari, l’attività si ferma, e con essa i mandati e le provvigioni. Per rispondere a queste pesanti battute d’arresto, il Decreto Legge n. 25/2026 ha introdotto tutele mirate per i professionisti del Sud Italia colpiti dal ciclone Harry e dalle eccezionali ondate di maltempo che hanno flagellato il territorio a partire dal 18 gennaio scorso.


Un indennizzo flessibile per la sospensione dell’attività d’agenzia

A differenza di altri provvedimenti emergenziali legati al medesimo decreto (come la sospensione dei versamenti e delle scadenze fiscali, che richiede l’inserimento del contribuente in apposite liste di nominativi), il bonus per la sospensione dell’attività segue un iter autonomo. Non serve alcuna pre-inclusione in elenchi ufficiali: ogni professionista che possiede i requisiti oggettivi e territoriali può presentare direttamente la propria domanda.

Il meccanismo di calcolo del contributo è modulare e parametrato sull’effettiva durata dello stop forzato:

  • 500 euro per ciascun periodo di sospensione dell’attività della durata massima di 15 giorni.
  • Fino a un massimo di 6 periodi d’interruzione (anche continuativi).
  • Un tetto complessivo erogabile pari a 3.000 euro per ciascuna partita IVA.

Per la nostra categoria, questo ammortizzatore rappresenta un ristoro concreto per compensare il mancato contatto con i clienti e il blocco delle trattative nei territori più colpiti.


Chi può accedere al bonus: focus su agenti e rappresentanti

L’impianto del bonus copre una platea vasta di lavoratori autonomi, ma riserva un’attenzione specifica a chi opera nell’intermediazione commerciale. La circolare INPS n. 53/2026 suddivide i beneficiari in tre macro-categorie, includendo esplicitamente:

  1. I collaboratori coordinati e continuativi (compresi dottorandi e medici in specializzazione).
  2. I titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale.
  3. I lavoratori autonomi, gli artigiani, i commercianti e i professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome o alla Gestione Separata.

Per quanto riguarda i titolari di mandato di agenzia e rappresentanza commerciale, il diritto all’indennità è riconosciuto sia a coloro che risultano iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali (INPS/Enasarco), sia ai venditori a domicilio iscritti alla Gestione separata.

Il criterio della “prevalenza” territoriale per gli intermediari

I richiedenti devono dimostrare che, alla data del 18 gennaio 2026, fossero già in possesso di partita IVA attiva e iscritti alla relativa forma previdenziale obbligatoria. Il vero nodo centrale è però la localizzazione dell’attività.

Il decreto impone che il professionista sia residente, domiciliato o che operi esclusivamente nelle zone colpite. Tuttavia, conscio della natura intrinsecamente itinerante della nostra professione, l’Istituto ha introdotto una specifica di fondamentale importanza: per gli agenti e rappresentanti di commercio è sufficiente dimostrare che l’attività si svolga prevalente in uno dei Comuni dichiarati in stato di emergenza.

L’elenco ufficiale dei territori comunali coinvolti nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna è allegato alla stessa circolare INPS n. 53/2026, ed è fondamentale verificarlo per mappare la propria operatività.


Come presentare la domanda INPS entro il 20 giugno 2026

La trasmissione della domanda deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il termine perentorio del 20 giugno 2026. L’istanza può essere inviata autonomamente tramite il portale dell’Istituto o, in alternativa, affidandosi ai Patronati o al Contact Center integrato.

Per chi preferisce procedere in autonomia, la procedura guidata sul sito INPS richiede l’autenticazione tramite credenziali d’identità digitale (SPID, CIE o CNS). Il percorso di navigazione interno prevede i seguenti passaggi:

  1. Dalla home page, accedere alla sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”.
  2. Selezionare “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” e cliccare su “Vedi tutti” nella sezione dedicata agli Strumenti.
  3. Entrare nel “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
  4. Selezionare la prestazione specifica nominata: “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.

La dichiarazione dei periodi di blocco

In fase di compilazione, il richiedente deve indicare con esattezza le date di inizio e di fine di ciascun blocco operativo. Il sistema informatico permette una grande flessibilità gestionale: è infatti possibile inserire una singola domanda per ogni blocco, una domanda cumulativa per più frazioni temporali, oppure un’unica istanza riassuntiva che comprenda tutti i periodi di interruzione agganciati al maltempo.

Una volta inviato il modulo, la piattaforma rilascerà le relative ricevute protocollate e permetterà di monitorare in tempo reale lo stato di lavorazione della pratica, oltre a consentire eventuali variazioni sull’Iban bancario o postale scelto per l’accredito del bonifico.

I documenti ufficiali e le istruzioni complete sono consultabili direttamente sul portale dell’istituto previdenziale, all’interno della sezione dedicata alla Circolare INPS n. 53 del 7 maggio 2026

(link esterno suggerito per la consultazione del testo integrale e dell’elenco dei Comuni).

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