Malattia dell’agente di commercio: come funziona il congedo e quando il mandato è al sicuro
Un’analisi dettagliata sul periodo di comporto negli AEC. La mandante non può revocare il contratto per sei mesi, ma sorgono criticità sulla gestione della zona.
Il lavoro sulla strada comporta rischi quotidiani e, tra le criticità più sentite da chi svolge l’attività di agente di commercio, c’è sicuramente la gestione di un’improvvisa malattia o di un infortunio. A differenza dei lavoratori dipendenti, le tutele per i professionisti della partita IVA sono spesso percepite come insufficienti, ma gli Accordi Economici Collettivi (AEC) prevedono un paracadute normativo fondamentale: il cosiddetto periodo di comporto. In caso di problemi di salute, infatti, il mandato non può essere revocato liberamente o unilateralmente dall’azienda mandante.
La regola cardine
stabilita dagli Accordi Economici Collettivi prevede che, qualora una patologia o un infortunio impediscano temporaneamente lo svolgimento dell’attività sul campo, il rapporto resti sospeso ad ogni effetto per un periodo massimo di 6 mesi dall’inizio dell’evento. Questa sospensione scatta su formale richiesta dell’agente o della stessa mandante. Durante questo semestre di stop forzato, la casa preponente ha le mani legate dal punto di vista contrattuale: non può procedere alla risoluzione del rapporto, garantendo così la stabilità del mandato alla professionista o al professionista convalescente. Una revoca immediata è considerata legittima solo se concordata tra le parti o in presenza di gravissime e documentate inadempienze contrattuali preesistenti.
Tuttavia, anche in questo caso emerge una disparità operativa che penalizza la categoria. Durante i 6 mesi di sospensione per malattia, la mandante ha la facoltà di provvedere direttamente ad assicurare l’esercizio del mandato o di affidare temporaneamente la zona e i clienti a un sostituto incaricato. Per gli affari conclusi e prodotti in questo lasso di tempo, l’agente non avrà diritto alla provvigione, mantenendo esclusivamente le competenze sui contratti e sugli ordini promossi in precedenza.
Una tutela economica rilevantissima
riguarda invece la chiusura definitiva del rapporto a causa di gravi motivi di salute. Se l’agente si vede costretto a dare disdetta al mandato a causa di una malattia invalidante, di una sopraggiunta inabilità o per il raggiungimento dei limiti di età, la normativa contrattuale lo blinda. A differenza di quanto avviene con le dimissioni volontarie ordinarie, in queste specifiche circostanze l’agente conserva integralmente il diritto a percepire le indennità di fine rapporto, compresa la preziosa indennità suppletiva di clientela.